Condizioni generali di contratto
Condizioni di fornitura
§ 1 In generale
1. Tutte le nostre consegne in cui i clienti sono imprenditori si basano sulle seguenti condizioni generali di consegna. Nelle presenti condizioni generali, per imprenditori si intendono persone fisiche o giuridiche o società di persone con capacità giuridica, che esercitano professionalmente un’attività economica o indipendente e con le quali instauriamo un rapporto d’affari. Condizioni divergenti del cliente non accettate espressamente per iscritto da parte nostra non sono per noi vincolanti, anche se non ci opponiamo espressamente alle stesse. Le nostre condizioni di fornitura valgono anche se effettuiamo la consegna al cliente senza riserve, sapendo che le condizioni del cliente sono in contrasto o si discostano dalle nostre condizioni di fornitura. I nostri termini di fornitura si applicano anche ai futuri rapporti commerciali con il cliente.
2. La cessione dei diritti derivanti al cliente dal contratto non è consentita.
3. Le nostre offerte non sono vincolanti. Per essere efficaci, gli accordi accessori, le riserve, le modifiche o le integrazioni ai contratti devono essere redatti per iscritto. Accordi speciali sono validi solo in casi specifici e non si applicano alle transazioni precedenti o successive.
4. Il cliente è vincolato a un ordine impartitoci per un periodo di due settimane dopo il ricevimento da parte nostra. Tale ordine viene da noi accettato solo mediante dichiarazione scritta, comunicazione della nostra disponibilità alla consegna o l’esecuzione della consegna; ai fini dell’efficacia della dichiarazione di accettazione il suo ricevimento non è necessario (art. 151 del codice civile tedesco).
5. I nostri prezzi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto di volta in volta in vigore, franco stabilimento Ölbronn-Dürrn, oltre a trasporto, montaggio e imballaggio. Se non sono stati contrattualmente concordati prezzi fissi, saranno conteggiati i prezzi validi il giorno della consegna. I prezzi concordati sono validi per quattro mesi dalla stipula del contratto. Se vengono concordati termini di consegna più lunghi, verranno calcolati i prezzi del fornitore validi il giorno della consegna.
6. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà o i diritti di utilizzazione previsti dal diritto d’autore su preventivi di spesa, disegni, campioni e altri documenti, senza restrizioni; questi non possono essere resi accessibili a terzi. I disegni e gli altri documenti facenti parte delle offerte devono esserci restituiti immediatamente su richiesta, se l’ordine non ci viene impartito. Sono esclusi eventuali diritti di ritenzione del cliente.
7. I prezzi confermati sono validi solo per il ritiro delle quantità per i quali sono confermati. Siamo autorizzati ad adeguare i prezzi a nostra ragionevole discrezione in caso di scostamenti rispetto alla quantità ordinata.
§ 2 Fornitura
1. Le date di consegna o i termini di consegna, che possono essere concordati in modo vincolante o meno, devono essere messi per iscritto per essere efficaci. Ci riserviamo il diritto di rifornirci correttamente e tempestivamente.
2. Quattro settimane dopo il superamento di una data o di un termine di consegna non vincolante, il cliente può richiederci per iscritto di effettuare la consegna entro un periodo di tempo ragionevole. Con questo sollecito siamo messi in mora. Se, dopo la messa in mora, il cliente ci fissa un congruo termine per l’adempimento, ha il diritto di recedere dal contratto dopo l’infruttuosa scadenza di tale termine; Il cliente ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza nell’ammontare del danno prevedibile solo se il ritardo è dovuto a dolo o colpa grave.
3. Se il cliente è in mora di accettazione o viola altri obblighi di collaborazione, dopo la scadenza di un congruo termine successivo abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni da noi subiti, comprese le eventuali spese aggiuntive. In questo caso, il rischio di perdita o di deterioramento accidentale dell’oggetto della compravendita passa al cliente nel momento in cui questi è in ritardo con l’accettazione.
4. La decorrenza dei tempi di consegna da noi indicati implica il chiarimento di tutte le questioni tecniche. Un termine di consegna concordato viene prorogato – fatti salvi i nostri diritti derivanti dal ritardo del cliente – del periodo per il quale il cliente è in mora con i suoi obblighi contrattuali. Per il resto, i tempi di consegna si prorogano della durata di un impedimento basato su eventi di forza maggiore.
§ 3 Contratti quadro (e ordini quadro)
I contratti quadro offrono a Voi e a noi la necessaria sicurezza in termini di fornitura, prezzi e tempi di consegna. La definizione e l’identificazione di questo tipo di contratto avviene tramite un contrassegno univoco del documento di contratto, in via preliminare o con il primo ordine (ad esempio cliccando sull’ordine), con la denominazione “contratto quadro” oppure “ordine quadro”.
1. Prezzi
I prezzi concordati nel contratto quadro sono vincolanti per la durata concordata. Tuttavia, in caso di uno scostamento di prezzo dei singoli componenti superiore a +/- 25%, il fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi fornendo un ragionevole preavviso.
2. Obbligo di accettazione per materie prime, forniture e prodotti finiti
Un contratto quadro stabilisce sempre un obbligo da parte del cliente di prendere in consegna gli articoli specificati nel contratto quadro.
Per garantire la capacità di consegna, manteniamo una scorta di sicurezza media di prodotti finiti quantificabile nella durata di 3 mesi (in base alle quantità annuali specificate nel contratto quadro o nel contratto di fornitura). L’obbligo di accettazione del cliente si riferisce a tutti gli articoli specificati nel contratto e si estende quindi ad una scorta di 3 mesi.
Manteniamo inoltre una scorta di 3 mesi anche per quanto riguarda materie prime, forniture e semilavorati (in base alle quantità annuali specificate nel contratto quadro). In questo caso, l’obbligo di accettazione del cliente si riferisce a tutti i componenti specifici del cliente stesso, agli articoli specificati nel contratto e ad una scorta di 3 mesi.
3. Tempi di consegna
Salvo diversi accordi, per quanto riguarda i contratti quadro e i contratti di consegna a chiamata, le quantità vincolanti ci devono essere comunicate per chiamata al più tardi sei settimane prima della data di consegna.
I costi aggiuntivi causati da una chiamata tardiva da parte del nostro partner o da modifiche successive alla chiamata inerenti il tempo o la quantità sono da considerarsi a carico del partner stesso – questo a meno che egli non sia responsabile del ritardo o della modifica successiva; in questi frangenti fa fede il nostro calcolo.
4. Modifiche tecniche
Le eventuali modifiche tecniche necessitano di una nuova abilitazione da parte del fornitore e dovranno quindi essere sottoposte a nuova valutazione. In ogni caso, una modifica tecnica comporta l’assegnazione di un numero di articolo specifico e univoco, e rende quindi necessario stipulare un nuovo contratto quadro. Vigono gli obblighi di accettazione specificati al punto 3.
§ 4 Responsabilità per vizi materiali
1. Per i vizi della merce da noi fornita, prestiamo innanzitutto garanzia a nostra scelta, mediante riparazione o sostituzione. In caso di mancato adempimento, il cliente può in linea di principio chiedere, a sua discrezione, un abbassamento del corrispettivo (riduzione di prezzo) o recedere dal contratto. Tuttavia, il cliente non ha il diritto di recedere dal contratto in caso di una violazione del contratto solo irrisoria, in particolare in caso di vizi di lieve entità.
2. La responsabilità per vizi non si riferisce all’usura naturale, ai danni che si verificano dopo il passaggio del rischio a seguito di una manipolazione scorretta o negligente, a una sollecitazione eccessiva, a materiali di esercizio o locali inadatti e a quelli che si verificano a causa di influssi chimici, elettrochimici o elettrici, a meno che questi non siano i presupposti per l’utilizzo secondo il contratto. Lo stesso vale per le modifiche e i lavori di riparazione eseguiti in modo improprio da parte del cliente o di terzi sugli oggetti della fornitura. Sono esclusi dalla responsabilità per vizi materiali gli scostamenti non rilevanti, legati alla produzione o naturali nel colore, nella forma, nell’aspetto o nella consistenza.
3. Se il cliente sceglie di recedere dal contratto dopo un adempimento successivo che non ha avuto l’esito sperato a causa di un vizio legale o materiale, non ha diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni dovuta al vizio. Se il cliente sceglie il risarcimento dopo un adempimento successivo non riuscito, la merce rimane al cliente, se ciò è ragionevole. Il risarcimento danni si limita quindi alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore della cosa affetta da vizio. Ciò non si applica se la violazione del contratto è stata intenzionalmente da noi provocata.
4. Le aziende devono comunicarci per iscritto i difetti evidenti entro un periodo di due (2) settimane dal ricevimento della merce, altrimenti il diritto alla garanzia è escluso. La spedizione tempestiva è sufficiente per rispettare la scadenza. Al cliente spetta l’onere della prova per tutti i presupposti del reclamo, in particolare per il difetto stesso, per il momento della scoperta del difetto e per la tempestività della comunicazione del difetto.
5. Per le aziende, il periodo di garanzia generale è di un anno e dodici (12) mesi dalla consegna della merce. Ciò non si applica se il cliente non ci ha comunicato tempestivamente il difetto (clausola 4 della presente disposizione). In caso di merce usata, l’onere della prova della difettosità dell’articolo è a carico del cliente.
Il periodo di garanzia per le parti soggette a usura (ad es. batterie, sistemi di batterie, borse e cinghie per il trasporto) è di sei (6) mesi. I materiali di consumo come le batterie non ricaricabili, che devono essere sostituite regolarmente, non rientrano nell’obbligo di garanzia.
6. In linea di principio, solo la descrizione del prodotto del produttore fa fede circa le caratteristiche della merce. Dichiarazioni pubbliche, raccomandazioni o slogan pubblicitari del produttore non forniscono indicazioni sulle caratteristiche della merce conformi al contratto.
7. Il cliente non riceve da parte nostra garanzie in senso giuridico. La presente clausola non va a inficiare le garanzie del produttore.
§ 5 Responsabilità solidale
In caso di violazioni di obblighi per colpa lieve, la nostra responsabilità è limitata ai danni diretti medi prevedibili a seconda del tipo di merce e tipici del contratto. Ciò vale anche per le violazioni degli obblighi per colpa lieve commesse dai nostri rappresentanti o agenti ausiliari. Non rispondiamo nei confronti di imprenditori per la violazione per colpa lieve di obblighi contrattuali irrilevanti. Le suddette limitazioni di responsabilità non intaccano i diritti del cliente derivanti dalla responsabilità da prodotto.
Per il resto, le limitazioni di responsabilità non si applicano alle lesioni fisiche o ai danni alla salute a noi imputabili.
§ 6 Pagamento
1. I pagamenti per le forniture sono dovuti secondo gli accordi presi e, in assenza di specifico accordo, al più tardi 30 giorni dopo la data della fattura. Il pagamento deve essere effettuato in modo tale che possiamo disporre dell’importo alla data di scadenza. I costi delle transazioni sono a carico del cliente. Le spese di cambio e di sconto sono a carico del cliente. Esse sono esigibili e pagabili immediatamente. La detrazione di uno sconto richiede un accordo scritto specifico. Il pagamento deve essere effettuato in modo tale che possiamo disporre dell’importo alla data di scadenza.. I costi delle transazioni sono a carico dell’acquirente.
2. Se il cliente è in ritardo con il pagamento di un credito derivante dal rapporto d’affari, siamo autorizzati a richiedere interessi di mora perlomeno al tasso legale. Se siamo in grado di dimostrare un danno maggiore causato dal ritardo, abbiamo il diritto di rivendicarlo. Tuttavia, il cliente ha la facoltà di dimostrare che dal ritardo di pagamento non abbiamo subito alcun danno o un danno significativamente inferiore. Per il resto siamo autorizzati, in caso di ritardo di pagamento da parte del cliente, a richiedere crediti non ancora dovuti.
3. Al cliente spettano diritti di compensazione solo se le sue contropretese sono state accertate in via giudiziale, sono incontestate o sono state da noi riconosciute. Inoltre, egli ha il diritto di esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale. Al cliente non spetta alcun diritto di ritenzione nemmeno per contropretese contestate.
4. Se il cliente è in mora di pagamento o non onora una cambiale alla scadenza, siamo autorizzati a riprenderci la merce, eventualmente accedendo ai locali del cliente, e a portarla via. Possiamo anche vietare la rivendita e la rimozione della merce consegnata. La ripresa della merce non costituisce recesso dal contratto.
5. Se successivamente veniamo a conoscenza di circostanze che comportano un significativo peggioramento della situazione patrimoniale e se ciò mette a rischio la nostra pretesa di pagamento, abbiamo il diritto di rendere i nostri crediti esigibili per intero e indipendentemente dalla durata di eventuali cambiali ricevute.
6. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5, possiamo revocare l’autorizzazione all’incasso (VI/4) e richiedere il pagamento anticipato per le forniture ancora pendenti.
7. Il cliente può evitare le conseguenze legali di cui ai punti da 4 a 6, offrendo una garanzia sufficiente per l’importo della nostra richiesta di pagamento messa a rischio
8. Restano impregiudicate le disposizioni di legge in materia di ritardo di pagamento. Nel caso in cui il cliente non adempia al suo obbligo di pagamento o di accettazione, siamo autorizzati a chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento in presenza dei requisiti di legge. In questo caso abbiamo il diritto di richiedere il 3o% del compenso pattuito a titolo di risarcimento, laddove la prova del danno non è richiesta. Il cliente è libero di dimostrare che non si è verificato alcun danno o che il danno è inferiore alla tariffa forfettaria.
§ 7 Riserva di proprietà
1. Tutte le merci consegnate rimangono di nostra proprietà (merce soggetta a riserva di proprietà) fino al saldo di tutti i crediti di pagamento, in particolare anche i crediti di saldo che ci spettano nei confronti del cliente in virtù del rapporto commerciale. Ciò vale anche per i crediti maturati e condizionati in futuro, ad es. da cambiali dell’accettante e anche se vengono effettuati pagamenti per crediti particolari. Se l’oggetto della compravendita viene lavorato assieme ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore dell’oggetto della compravendita rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per l’oggetto risultante dalla lavorazione vale lo stesso che per l’oggetto della compravendita consegnato, soggetto a riserva.
2. Il cliente può vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso del normale svolgimento dell’attività commerciale solo alle sue normali condizioni commerciali e finché non è mora, purché i crediti derivanti dalla rivendita di cui ai punti da 3 a 5 vengano a noi trasferiti. Egli non è autorizzato a disporre della merce soggetta a riserva di proprietà in altro modo.
3. I crediti del cliente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà ci vengono sin d’ora ceduti Essi fungono da garanzia nella stessa misura della merce soggetta a riserva di proprietà. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene venduta dal cliente insieme ad altre merci da noi non vendute, il credito derivante dalla rivendita ci viene ceduto in proporzione al valore della fattura delle altre merci vendute. In caso di vendita di beni per i quali siamo in possesso di quote di comproprietà di cui al punto 2, ci viene ceduta una parte corrispondente alla nostra quota di comproprietà.
4. Il cliente ha il diritto di incassare i crediti derivanti dalla rivendita, salvo che revochiamo l’autorizzazione all’incasso nei casi di cui al punto V/6. Su nostra richiesta, egli è tenuto a informare immediatamente i suoi clienti della cessione a nostro favore – a meno che non lo facciamo noi stessi – e a fornirci le informazioni e i documenti necessari all’incasso. Il cliente non è in alcun caso autorizzato a un’ulteriore cessione dei crediti. Ciò vale anche per le operazioni di factoring, che il cliente non è autorizzato a effettuare anche sulla base della nostra autorizzazione all’incasso.
5. Il cliente deve informarci immediatamente di eventuali pignoramenti o altri danni da parte di terzi.
6. Se il valore delle garanzie esistenti supera i crediti garantiti di oltre il 20% in totale, siamo obbligati, su richiesta del cliente, a svincolare le garanzie a nostra scelta.
§ 8 Spedizione, passaggio del rischio, imballaggio, consegna parziale
1. Noi determiniamo il percorso e i mezzi di spedizione, nonché lo spedizioniere e il vettore.
2. Le merci dichiarate pronte per la spedizione in conformità al contratto devono essere immediatamente ordinate a scalare, altrimenti siamo autorizzati, previo sollecito, a spedirle a spese e a rischio e pericolo del cliente o a conservarle a nostra discrezione e a fatturarle immediatamente.
3. Se il trasporto lungo il percorso previsto o al luogo previsto nel tempo previsto diventa impossibile senza che ciò sia dovuto a nostra colpa, siamo autorizzati a effettuare la consegna scegliendo un altro percorso o un altro luogo; i maggiori costi sostenuti sono a carico del cliente. Al cliente viene data la possibilità di esprimere il proprio parere in anticipo.
4. Il rischio, anche quello di sequestro della merce, passa al cliente in tutte le transazioni, comprese le consegne in porto franco e franco stabilimento, quando la merce viene consegnata a uno spedizioniere o a un vettore, ma al più tardi nel momento in cui lascia il magazzino o lo stabilimento di fornitura. Forniamo assicurazioni solo su specifica istruzione e a spese del cliente.
5. Siamo autorizzati a effettuare forniture parziali in misura ragionevole, con la conseguenza che possiamo esigere il pagamento parziale della merce consegnata. In questi casi, l’acquirente è tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per la fornitura parziale secondo le condizioni di pagamento (V). Sono ammesse forniture in eccesso e in difetto rispetto alla quantità stipulata, come è consuetudine nel settore.
§ 9 Foro competente – Luogo di adempimento
Se il cliente è un commerciante registrato, il foro competente è Ölbronn-Dürrn; tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il cliente anche presso il tribunale del suo luogo di residenza. Salva diversa indicazione nella conferma d’ordine, il luogo di adempimento è Ölbronn-Dürrn Se dopo la stipula del contratto il cliente trasferisce la sua residenza o il suo domicilio abituale al di fuori dell’area di applicazione della Repubblica Federale di Germania, il foro competente è Ölbronn-Dürrn. Ciò vale anche nel caso in cui il luogo di residenza o il domicilio abituale del cliente non siano noti al momento della proposizione dell’azione.
Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l’applicazione del diritto di compravendita internazionale (diritto di compravendita delle Nazioni Unite).
Condizioni di acquisto e di lavorazione
§ 1 Generale – Ambito di applicazione
(1) Si applicano esclusivamente le nostre condizioni di acquisto; non riconosciamo condizioni del fornitore che siano in conflitto o si scostino dalle nostre condizioni di acquisto, salvo che ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche se accettiamo senza riserve la consegna del fornitore nella consapevolezza che le sue condizioni sono in conflitto o si scostano dalle nostre condizioni di acquisto.
In particolare, ci opponiamo a una riserva di proprietà nelle condizioni generali che debbano essere utilizzate contro di noi.
(2) Le nostre condizioni di acquisto valgono solo nei confronti di imprenditori ai sensi dell’art. 310, comma 4 del codice civile tedesco (BGB).
§ 2 Offerta – Documenti di offerta
(1) L’offerente è vincolato alla sua offerta nei nostri confronti per un periodo di almeno 8 settimane. Tale periodo è calcolato a partire dalla data di ricevimento dell’offerta da parte nostra. Le integrazioni e le modifiche ai nostri contratti devono essere presentate per iscritto per essere efficaci. Se il fornitore non intende accettare un ordine da parte nostra che viene effettuato senza una preventiva offerta da parte del fornitore, tale sua volontà ci deve essere dichiarata entro il termine di una settimana, altrimenti il nostro ordine è da ritenersi accettato.
(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine e devono esserci restituiti dopo il completamento dell’ordine, senza richiesta in tal senso. Essi devono essere tenuti segreti a terzi; a questo proposito si applica anche la disposizione di cui all’art 6, comma (3).
(3) La cessione dei diritti derivanti dal contratto da noi stipulato con il fornitore non è consentita.
§ 3 Prezzi – Condizioni di pagamento
(1) Tutti i prezzi con noi concordati sono prezzi fissi per la durata del relativo contratto. I prezzi concordati includono tutti i costi di nolo, trasporto, imballaggio e assicurazione. L’assicurazione del trasporto è a carico del fornitore fino al nostro punto di accettazione. I costi per lo smaltimento degli imballaggi sono a carico del fornitore al prezzo di costo.
(2) L’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa nel prezzo.
(3) Possiamo elaborare le fatture solo se queste – in conformità alle specifiche del nostro ordine – riportano il numero d’ordine ivi indicato; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo, salvo che possa dimostrare di non esserne responsabile.
(4) Qualora non siano stati stipulati altri termini di pagamento in un accordo separato, si considera concordato che le fatture del fornitore diventino esigibili al più presto 30 giorni dopo il ricevimento della fattura da parte nostra (timbro di ricevimento). Se il pagamento viene effettuato entro due settimane dal ricevimento della fattura, siamo autorizzati a detrarre il 3% di sconto per il pagamento anticipato. Paghiamo a dieci giorni dalla data della fattura. Se la merce non è stata consegnata o non è stata consegnata in conformità al contratto al momento del ricevimento della fattura, il termine di cui sopra decorre solo con la ricezione della merce e/o con la creazione dello stato contrattuale.
(5) I pagamenti da parte nostra sono sempre soggetti alla riserva di controllo della fattura. I pagamenti saranno effettuati a nostra discrezione tramite l’invio di assegni da addebitare o tramite bonifico su un conto specificato nelle lettere commerciali del fornitore. Per il pagamento puntuale fa fede il timbro postale della posta in uscita. Il rischio di perdita accidentale in caso di mezzi di pagamento è a carico del destinatario.
(6) Nella misura in cui ci spettino crediti derivanti dal rapporto commerciale con il fornitore, abbiamo un diritto di ritenzione per tali crediti e la possibilità di compensazione.
§ 4 Tempi di consegna
(1) Le quantità fornite in eccesso o in difetto e le forniture parziali sono accettate come conformi al contratto solo se concordate per iscritto. Salvo diversamente concordato, tutte le consegne devono essere effettuate franco domicilio, all’indirizzo da noi indicato. Il fornitore è obbligato a indicare esattamente il nostro numero d’ordine su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna; in caso contrario, non siamo responsabili di ritardi nell’elaborazione.
(2) In tutte le forniture, il trasferimento del rischio avviene solo con la consegna della merce a noi.
(3) Se il fornitore riconosce perturbazioni delle consegne che si verificano presso la sua sede, è tenuto a comunicarcelo immediatamente via fax al momento del riconoscimento; le scadenze concordate, in particolare quelle fisse, rimangono invariate. Se omette o ritarda questa notifica immediata, deve risarcirci tutti i danni derivanti dalla notifica omessa o ritardata, senza pregiudizio di tutte le ulteriori pretese.
(4) Se sono stati concordati termini fissi ai sensi degli artt. 361 BGB e 376 del codice commerciale tedesco (HGB), in caso di superamento del termine siamo autorizzati, a nostra discrezione, a recedere dal contratto di fornitura in questione o, mantenendo la pretesa di prestazione, a richiedere il pagamento di una penale contrattuale pari al 5% del rispettivo valore della merce non consegnata entro il termine fisso, per ogni settimana di ritardo fino a un limite massimo del 20%. Non è esclusa la rivendicazione di ulteriori danni causati da ritardo.
§ Controllo dei vizi – Responsabilità per vizi
(1) Siamo obbligati a ispezionare la merce entro un congruo periodo di tempo per individuare eventuali scostamenti qualitativi e quantitativi; il reclamo si considera tempestivo se perviene al fornitore entro un termine di 5 giorni lavorativi, calcolati dal ricevimento della merce o, in caso di vizi occulti, dalla scoperta.
(2) Abbiamo il diritto di rivendicare in toto i diritti previsti dalla legge per vizi; in ogni caso, siamo autorizzati a esigere che il fornitore ponga rimedio al vizio o consegni un nuovo articolo a nostra discrezione. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare quello in luogo della prestazione. Sono escluse limitazioni di responsabilità del fornitore in base al motivo o all’importo.
(3) Siamo autorizzati a eliminare noi stessi i vizi a spese del fornitore in caso di pericolo in caso di ritardo o di particolare urgenza.
(4) Le specifiche tecniche dei singoli articoli fanno parte del relativo contratto di fornitura e si applicano anche alle integrazioni o agli ordini ripetuti. In caso di consegna secondo campione, la merce deve essere conforme alle specifiche, alle caratteristiche e agli standard del campione.
(5) Il termine di prescrizione dei diritti spettanti per vizi è di 36 mesi, calcolato a partire dal passaggio del rischio.
§ 6 Prestazioni da parte di terzi, tutela della fiducia
(1) Su nostra richiesta, il fornitore è tenuto a fornire anche la prova delle qualifiche dei suoi subfornitori e a ottenere la nostra approvazione del rispettivo subfornitore. Ci avvarremo di questa possibilità solo per motivi oggettivi, in particolare per garantire anticipatamente una consegna conforme al contratto.
(2) In caso contrario, il fornitore deve eseguire i suoi servizi in prima persona e necessita del nostro previo consenso per il ricorso a subappaltatori. Modifiche dell’oggetto della fornitura, del suo imballaggio, della sua composizione, della tecnica, ecc. rispetto allo standard stabilito alla stipula contratto sono consentite solo con il nostro previo consenso.
(3) I disegni, le costruzioni, i campioni, le descrizioni e le registrazioni da noi forniti o prodotti per nostro conto sono di nostra proprietà e devono essere trattati e conservati secondo le nostre istruzioni. Essi vanno restituiti o riconsegnati a noi subito dopo il completamento dell’ordine; a tale proposito sono esclusi eventuali diritti di ritenzione da parte del fornitore. Il fornitore non ha il diritto di utilizzare questi documenti per finalità proprie o di terzi. Essi non possono essere resi accessibili a terzi né utilizzati per loro, anche dopo l’evasione degli ordini. I prodotti fabbricati in conformità a questi documenti o con i nostri utensili o con utensili realizzati in base agli stessi non possono essere utilizzati dal fornitore nell’esercizio della propria attività senza il nostro consenso, né possono essere offerti in vendita o consegnati a terzi. Per ogni violazione di tale divieto è esigibile una penale contrattuale di 10.000 euro; non è esclusa la rivendicazione di ulteriori danni.
§ 7 Responsabilità da prodotto – Manleva – Copertura assicurativa di responsabilità civile
(1) Se e a condizione che il fornitore risponda di danni al prodotto, egli è obbligato a manlevarci a prima richiesta da pretese di risarcimento danni di terzi, nella misura in cui la causa ricada nella sua sfera di controllo e organizzazione ed egli stesso sia responsabile nel rapporto esterno.
(2) Nell’ambito della sua responsabilità per danni ai sensi del comma (1), il fornitore è inoltre tenuto a rimborsare eventuali spese di cui agli artt. 683, 670, 830, 840, 426 BGB, derivanti da o in relazione a un’azione di richiamo da noi effettuata. Informeremo il fornitore – nei limiti del possibile e del ragionevole – sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo da effettuare, dandogli la possibilità di una presa di posizione. Restano impregiudicate altre pretese previste per legge.
(3) Il fornitore si impegna a mantenere una polizza RC prodotti con una somma assicurata di 10 milioni di euro per ogni lesione personale / danno materiale, in via forfettaria; se ci spettano ulteriori pretese di risarcimento danni, queste rimangono impregiudicate.
§ 8 Diritti di protezione
(1) Il fornitore garantisce che in relazione alla sua fornitura non vengono violati diritti di terzi all’interno della Repubblica Federale di Germania.
(2) Se per questo motivo vengono avanzate pretese nei nostri confronti da parte di terzi, il fornitore è tenuto a manlevarci da prima richiesta scritta da tali pretese; non siamo autorizzati a stipulare accordi con il terzo – senza il consenso del fornitore – in particolare a concludere una transazione.
(3) L’obbligo di manleva del fornitore si riferisce a tutte le spese da noi necessariamente sostenute a seguito o in relazione a richieste di risarcimento da parte di terzi.
(4) Il termine di prescrizione è di dieci anni, calcolato a partire dalla conclusione del contratto.
§ 9 Riserva di proprietà – Fornitura di materiali – Strumenti – Segretezza
(1) Nella misura in cui forniamo parti al fornitore, ci riserviamo il diritto di proprietà delle stesse. La lavorazione o la trasformazione da parte del fornitore viene effettuata per noi. Se la nostra merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata assieme ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della nostra cosa (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
(2) Se la cosa da noi fornita viene mescolata in modo inscindibile con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della cosa soggetta a riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che l’oggetto del fornitore debba essere considerato come oggetto principale, è da intendersi concordato che il fornitore ci cede la comproprietà in proporzione; il fornitore mantiene per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà.
(3) Gli utensili che ci vengono conteggiati (anche proporzionalmente) vengono prodotti per noi in conformità all’art. 950 BGB e diventano di nostra proprietà al momento della produzione. Il fornitore è obbligato a utilizzare i nostri utensili esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al loro valore a nuovo contro danni da incendio, allagamento e furto. Allo stesso tempo, il fornitore cede sin d’ora a noi, che accettiamo, tutte le pretese di risarcimento derivanti da questa assicurazione. Il fornitore è tenuto a eseguire a proprie spese e in tempo utile tutti i lavori di manutenzione e di ispezione necessari sui nostri utensili, nonché tutti i lavori di manutenzione e di riparazione.
Egli è tenuto a segnalarci immediatamente eventuali anomalie; qualora ometta di farlo con colpa, le pretese di risarcimento dei danni rimangono impregiudicate. Gli utensili che ci vengono conteggiati (anche proporzionalmente) vengono prodotti per noi in conformità all’art. 950 BGB e diventano di nostra proprietà al momento della produzione.
(4) Se e a condizione che i diritti di garanzia a noi spettanti ai sensi del comma (1 ) e/o del comma (2) superino il prezzo di acquisto di tutte le nostre merci soggette a riserva e non ancora pagate di oltre il 10%, siamo obbligati, su richiesta del fornitore, a svincolare i diritti di garanzia a nostra scelta.
§ 10 Lavorazioni / perfezionamenti
(1) Le seguenti condizioni generali si applicano in via integrativa a tutti i contratti di lavorazione da noi commissionati. Condizioni generali di contratto contrarie apposte dal responsabile della lavorazione, non espressamente accettate per iscritto, non sono per noi vincolanti, anche qualora non vi ci si opponga espressamente.
(2) La lavorazione delle parti viene effettuata secondo le nostre specifiche di fornitura, in cui sono elencati i criteri di qualità precisi. Tali specifiche di consegna sono parte integrante del contratto. Al responsabile della lavorazione spetta garantire che i criteri di qualità siano sempre soddisfatti. Se il responsabile della lavorazione non è in grado di soddisfare i criteri di qualità, deve comunicarlo al cliente immediatamente dopo aver ricevuto i pezzi da lavorare.
(3) Il responsabile della lavorazione è tenuto a controllare il materiale consegnato per verificare se soddisfa i requisiti per l’adempimento dei criteri di qualità concordati contrattualmente. In caso contrario, dovrà informare immediatamente per iscritto il cliente. Se il responsabile della lavorazione non provvede tempestivamente a un tanto, il materiale sarà considerato conforme al contratto.
(4) I tempi di consegna indicati negli ordini sono vincolanti per il responsabile della lavorazione, salvo che vi si opponga immediatamente per iscritto. Se la consegna del materiale da parte del cliente viene ritardata in caso di più quantitativi parziali forniti sulla base di un unico ordine, il termine di lavorazione contrattualmente concordato viene di conseguenza prorogato. Ciò non influisce sulla natura vincolante del tempo di lavorazione concordato.
(5) Se i lavori eseguiti dal responsabile della lavorazione non soddisfano i criteri di qualità concordati al punto 2 e se entro una settimana questi non provvede alla riparazione delle parti che non soddisfano i criteri di qualità, l’acquirente ha il diritto di incaricare un terzo di eliminare il vizio e di esigere in anticipo dal responsabile della lavorazione il pagamento dei costi in genere a tal fine sostenuti nel settore. La rivendicazione di ulteriori danni rimane impregiudicata.
(6) In caso di legittime preoccupazioni da parte dell’acquirente in merito al rispetto dei criteri di qualità contrattualmente concordati, il responsabile della lavorazione è tenuto a fornire al cliente, a proprie spese, una perizia sul rispetto dei criteri di qualità. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, egli deve rimborsare all’acquirente le spese da questi sostenute per la perizia.
(7) Le pretese per vizi materiali dovuti al mancato rispetto dei criteri di qualità si prescrivono 36 mesi dopo la consegna delle parti lavorate al cliente dell’acquirente.
(8) È esclusa la rivendicazione di diritti di ritenzione basati su pretese o la compensazione delle stesse con quelle del responsabile della lavorazione, salvo che queste siano incontestate o accertate in via giudiziale. La cessione delle pretese derivanti dal presente contratto è consentita solo con l’espressa autorizzazione dell’acquirente.
§ 11 Diritto applicabile, foro competente
(1) Ai nostri rapporti commerciali con il fornitore si applica il diritto tedesco; è esclusa l’applicazione del diritto di compravendita delle Nazioni Unite.
(2) Se il fornitore è un commerciante, la nostra sede legale è il foro competente; tuttavia siamo autorizzati a citare in giudizio il fornitore nel suo luogo di residenza.
(3) Salvo diversa indicazione nell’ordine, la nostra sede legale è il luogo di adempimento.
Condizioni di riparazione
§ 1 Stipula del contratto
Le apparecchiature inviate dal committente al commissionario con un ordine di riparazione saranno verificate da quest’ultimo per individuarne la funzionalità tecnica e la riparabilità e i difetti che il committente dovrà segnalare saranno riparati dal commissionario a titolo di prestazione individuale, tenendo conto del punto 5 (riparazioni non eseguibili). In presenza di una conferma d’ordine scritta non contestata, essa fa fede per il contenuto del contratto e per l’entità della riparazione. Accordi accessori e modifiche contrattuali richiedono la conferma scritta del commissionario.
§ 2 Prezzi e pagamento
Nel calcolo della riparazione a misura, i prezzi delle parti utilizzate, dei materiali e delle prestazioni speciali, nonché i prezzi delle prestazioni di lavoro, delle spese di viaggio e di trasporto sono indicati separatamente. Se la riparazione viene effettuata sulla base di un preventivo di spesa vincolante, è sufficiente fare riferimento a tale preventivo; in questo caso andranno riportati a parte solo gli scostamenti di quantità. Qualsiasi contestazione della fattura da parte del commissionario deve essere effettuata per iscritto entro e non oltre quattro settimane dal ricevimento della fattura. Il pagamento deve essere effettuato immediatamente e senza detrazione di sconto al momento dell’invio della fattura. Non è consentito il trattenimento di pagamenti o la compensazione per eventuali contropretese del committente, contestate dal commissionario.
§ 3 Informazioni sui costi, preventivo dei costi
Se espressamente richiesto, il committente sarà informato del prezzo di riparazione previsto tramite un’offerta di riparazione al momento della stipula del contratto; altrimenti potrà definire limiti di costo. Se la riparazione non può essere eseguita a questi costi, o se il commissionario ritiene necessario eseguire lavori aggiuntivi durante la riparazione, è necessario ottenere il consenso del committente se i costi indicati vengono superati di oltre il 15 per cento. Se prima dell’esecuzione della riparazione viene richiesto un preventivo di spesa con indicazioni di prezzo vincolanti, questo deve essere richiesto espressamente e per iscritto dal committente. Tale preventivo di spesa è a pagamento e vincolante solo se presentato per iscritto e descritto come tale. Le prestazioni fornite per la presentazione del preventivo di spesa non vengono conteggiate al committente, se e a condizione che possano essere riutilizzate per l’esecuzione della riparazione.
§ 4 Garanzia
Il controllo dell’esistenza di una garanzia e l’adempimento della garanzia in relazione all’oggetto della riparazione avvengono esclusivamente presso la sede del commissionario. A tal fine il committente invia a proprie spese l’oggetto della riparazione al commissionario. Se l’oggetto della riparazione è in garanzia, il commissionario è obbligato a ripararlo o a inviarne uno equivalente al committente a proprie spese. Dopo l’accettazione della riparazione, il commissionario risponde solo dei vizi dei lavori da lui eseguiti. Il periodo di garanzia è di un anno dall’accettazione della riparazione da parte del committente. In caso di richiesta in garanzia, il commissionario ha il diritto di eliminare ripetutamente il vizio se il primo tentativo non sortisce l’effetto desiderato. Il committente, da parte sua, deve comunicare immediatamente per iscritto al commissionario i vizi riscontrati. Il suo diritto di far valere il vizio non sussiste più se non ha adempiuto all’obbligo di denuncia dei vizi al più tardi una settimana dopo la scoperta del vizio. Il periodo di garanzia si estende per la durata del fermo macchina dell’oggetto della riparazione causato dai lavori di eliminazione del vizio. Il commissionario non è responsabile se il vizio è irrilevante per gli interessi del committente o se è dovuto a una circostanza a lui imputabile. Ciò vale in particolare per le parti fornite dal committente. Eventuali modifiche o lavori eseguiti in modo improprio da parte del committente o di terzi senza il previo consenso del commissionario annullano la responsabilità di quest’ultimo per le conseguenze che ne derivano. Se il commissionario lascia trascorrere inutilmente per sua colpa un congruo termine fissatogli per porre rimedio al vizio, il committente ha diritto a una riduzione del prezzo. Il diritto del committente alla riduzione del prezzo sussiste anche in altri casi di ripetuta mancata riparazione del vizio. Solo se è possibile dimostrare che, nonostante la riduzione di prezzo, la riparazione non presenta alcun interesse per il committente, quest’ultimo può recedere dal contratto dopo tempestivo preavviso.
§ 5 Riparazione non eseguibile
Le prestazioni fornite per la presentazione di un preventivo di spesa nonché le ulteriori spese sostenute e da documentare per il controllo tecnico delle attrezzature (il tempo di ricerca dei difetti equivale al tempo di lavoro) vengono fatturate al committente se la riparazione non può essere effettuata per motivi non imputabili al commissionario, in particolare perché
– il difetto contestato non si è verificato durante l’ispezione;
– una riparazione non è più economicamente giustificabile;
– i ricambi non possono essere acquistati;
– il committente non ha colposamente rispettato il termine concordato o gli obblighi di collaborazione nonostante la fissazione di un termine;
– il contratto è stato risolto durante la sua esecuzione;
L’oggetto della riparazione deve essere riportato nello stato originario solo su espressa richiesta del committente, dietro rimborso delle spese, salvo che il lavoro svolto non fosse necessario. Le attrezzature non riparabili saranno restituite al committente a spese dello stesso. Il committente può tuttavia ordinare al commissionario lo smaltimento delle attrezzature non riparabili a fronte del pagamento delle spese di smaltimento.
§ 6 Trasporto e assicurazione
Salvo diversamente concordato per iscritto, il trasporto di andata e ritorno dell’oggetto della riparazione – compresi l’eventuale imballaggio e il carico – viene effettuato a spese del committente. Il committente è libero di ritirare l’oggetto della riparazione dal commissionario dopo l’esecuzione della riparazione. Il rischio di trasporto è a carico del committente. Su istruzione scritta del committente, il trasporto di andata e ritorno sarà assicurato a sue spese contro i rischi di trasporto assicurabili (ad es. furto, rottura, incendio, ecc.). Durante il periodo di riparazione presso il commissionario non esiste alcuna copertura assicurativa. Il committente deve provvedere al mantenimento della copertura assicurativa esistente per l’oggetto della riparazione. La copertura assicurativa per questi rischi può essere ottenuta solo su espressa richiesta del committente. In caso di ritardi di cui il committente è responsabile (mora), il commissionario può addebitare le spese per il deposito presso la propria sede. L’oggetto della riparazione può essere conservato anche altrove a discrezione del commissionario. I costi e il rischio di stoccaggio sono a carico del committente.
§ 7 Periodo di riparazione
Le indicazioni sui termini e i tempi di riparazione si basano su stime e non sono quindi vincolanti. La fissazione di un termine di riparazione vincolante, che deve essere definito come tale per iscritto, può essere ottenuta dal committente solo dopo che l’entità dei lavori è stata determinata con precisione. Il termine di riparazione vincolante viene rispettato se l’oggetto della riparazione è pronto per il trasporto di ritorno o il ritiro da parte del committente. In caso di ordini di aggiunta e ampliamento impartiti in un momento successivo o di ulteriori lavori di riparazione necessari, il termine di riparazione concordato viene prorogato di conseguenza. Se la riparazione viene ritardata da misure adottate nell’ambito di controversie sul lavoro, in particolare scioperi e serrate, nonché dal verificarsi di circostanze non imputabili al commissionario, il termine di riparazione viene prorogato di un congruo periodo, a condizione che si possa dimostrare che tali ostacoli hanno un influsso considerevole sul completamento della riparazione; ciò vale anche se tali circostanze si verificano dopo che il commissionario è in mora. Se è dimostrabile che dal ritardo del commissionario deriva un danno al committente, questi ha il diritto di chiedere un risarcimento dei danni per mora, con l’esclusione di ulteriori pretese. Per ogni settimana intera di ritardo, ciò equivale al 5 per cento, ma in totale non più del 50 per cento, del prezzo della riparazione per quella parte dell’oggetto che il commissionario è chiamato a riparare e che non può essere utilizzata in tempo a causa del ritardo. Se il committente concede al commissionario in mora un congruo termine successivo, che deve includere la minaccia di rifiuto della prestazione, e se tale termine successivo non viene rispettato, il committente ha il diritto di recedere dal contratto. Non esistono ulteriori rivendicazioni, fatto salvo il punto 10 delle presenti disposizioni.
§ 8 Accettazione
Il committente è obbligato ad accettare il lavoro di riparazione non appena l’oggetto della riparazione è di nuovo a sua disposizione. Se il lavoro risulta non conforme al contratto, il commissionario è tenuto a rimediare al vizio. Ciò non si applica se il vizio è irrilevante per gli interessi del committente o se è dovuto a una circostanza a lui imputabile. In caso di vizio non essenziale, il committente non può rifiutare l’accettazione se il commissionario riconosce espressamente il proprio obbligo di porre rimedio al vizio. Se l’accettazione viene ritardata senza colpa del commissionario, l’accettazione si considera avvenuta una volta trascorse due settimane dalla notifica del completamento della riparazione. Con l’accettazione viene meno la responsabilità del commissionario per vizi riconoscibili, a condizione che il committente non si sia riservato il diritto di far valere un determinato vizio.
§ 9 Riserva di proprietà, diritto di pegno esteso
Il commissionario si riserva il diritto di proprietà su tutti gli accessori e su tutte le parti di ricambio utilizzate fino al ricevimento del pagamento di tutti gli importi fatturati, derivanti dal contratto di riparazione. Possono essere stipulati ulteriori accordi di garanzia. Al commissionario spetta un diritto di pegno sull’oggetto del committente, di cui è entrato in possesso in base al contratto per il suo credito in virtù del contratto di riparazione. Il diritto di pegno può essere fatto valere anche per i crediti derivanti da lavori, consegne e altri servizi svolti in precedenza.
§ 10 Altre responsabilità del commissionario, esclusione di responsabilità
Se parti dell’oggetto della riparazione sono danneggiate per colpa del commissionario, quest’ultimo è tenuto, a sua scelta, a ripararle o a sostituirle a proprie spese. L’obbligo di risarcimento è limitato all’importo del prezzo di riparazione contrattuale. Per il resto si applica il paragrafo seguente. Oltre alle pretese che gli sono state riconosciute nelle presenti disposizioni, il committente non può far valere alcun diritto di risarcimento danni – in particolare alcuna pretesa di risarcimento danni, comprese quelle derivanti da atti extracontrattuali – né alcun altro diritto nei confronti del commissionario per eventuali pregiudizi connessi alla riparazione. A questo proposito, è irrilevante il motivo giuridico da lui invocato. La presente esclusione di responsabilità non si applica in caso di grave negligenza o dolo da parte del commissionario o dei suoi dipendenti o ausiliari o in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, il commissionario risponde – salvo in caso di colpa grave o dolo – solo del danno ragionevolmente prevedibile e tipico del contratto. Inoltre, l’esclusione di responsabilità non si applica nei casi in cui, in caso di errori di riparazione, la legge sulla responsabilità da prodotto prevede una responsabilità per lesioni personali o danni materiali su oggetti di uso privato. Essa non si applica nemmeno in assenza di caratteristiche che sono state espressamente garantite per iscritto, se la garanzia era specificamente intesa a proteggere il committente da danni che non si sono verificati all’oggetto stesso.
§ 11 Altre disposizioni, foro competente
Nella misura in cui l’acquirente è un imprenditore o una persona giuridica di diritto pubblico o di patrimoni separati di diritto pubblico, la sede del commissionario sarà il foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dal rapporto contrattuale. Tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale si intendono da adempiere presso la sede del commissionario. In ogni caso, soprattutto in caso di consegne transfrontaliere, si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania.